Statuto
Art. 1 – Costituzione
È costituito l’Osservatorio AIR, quale associazione non riconosciuta come persona giuridica, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
Art. 2 – Sede
L’Osservatorio AIR ha sede in Roma. La modifica della sede può essere deliberata dal Consiglio direttivo.
Art. 3 – Scopo
L’Osservatorio ha l’obiettivo di esaminare, con cadenza periodica, le tematiche della qualità della regolazione, con particolare riferimento all’impiego della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di Verifica di impatto della regolazione (VIR) da parte delle amministrazioni italiane e di produrre indagini, paper, studi di caso, nonché approfondimenti e confronti con le esperienze internazionali più significative. Esso si propone di contribuire allo sviluppo delle attività di ricerca in materia di AIR e di formazione post-universitaria per studiosi e funzionari pubblici.
L’Osservatorio è composto da studiosi di diversa estrazione disciplinare. Esso, inoltre, è aperto alla collaborazione di studiosi italiani ed esteri delle politiche della qualità della regolazione e dell’analisi di impatto della regolazione, nonché di rappresentanti ed esperti delle amministrazioni italiane e straniere.
L’Osservatorio non ha finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Osservatorio salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 4 – Oggetto
L’Osservatorio promuove lo svolgimento di attività di ricerca, formazione di studiosi e formazione di funzionari pubblici.
Le attività di ricerca consistono, in particolare, in convegni scientifici, conferenze di studiosi italiani e stranieri, incontri di studio informali. Esse consistono altresì in ricerche di gruppo, anche in collaborazione con istituti universitari. Le ricerche possono essere svolte anche sulla base di incarichi e finanziamenti da parte di soggetti esterni, alle quali potranno partecipare soci e studiosi esterni all’associazione.
L’Osservatorio, inoltre, promuove bandi per la pubblicazione di studi nelle materie oggetto delle proprie ricerche da parte di giovani studiosi. Esso, inoltre, organizza periodicamente panel con i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per discutere sui problemi applicativi di maggiore rilievo posti dall’analisi di impatto della regolazione e, in generale, dalle politiche di qualità della regolazione.
Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Osservatorio potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Osservatorio medesimo; l’Osservatorio potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) pubblicare una testata telematica sui temi che formano oggetto delle ricerche dell’ associazione;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 6 – Risorse umane
Per la realizzazione dell’oggetto, l’Osservatorio si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri membri.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Osservatorio potrà anche avvalersi di collaborazioni remunerate e potrà assumere dipendenti.
Art. 7 – Patrimonio ed entrate dell’Osservatorio
Il patrimonio dell’Osservatorio è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi di gestione.
Le entrate dell’Osservatorio sono costituite:
a) dal fondo iniziale;
b) dalle quote associative annuali determinate dal Consiglio direttivo;
c) da lasciti e donazioni;
d) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
e) dalla rendita del patrimonio;
f) da contributi di enti pubblici e privati.
Art. 8 – Associati
Ciascun associato ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Osservatorio.
Sono soci ordinari quelli che risultano dall’Atto costitutivo.
Art. 9 – Ammissione, quote, recesso
L’ammissione dei nuovi soci che ne facciano domanda in forma scritta verrà deliberata dall’Assemblea su presentazione di almeno due soci ordinari.
Le quote sociali sono deliberate annualmente dal Consiglio direttivo in carica.
La facoltà di recesso da parte dei soci ordinari potrà essere esercitata con lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio annuale a condizione che il socio ordinario abbia assolto a tutti gli obblighi nei confronti dell’Osservatorio; potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica dell’entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione.
Le quote e i contributi associativi non sono cedibili.
Art. 10 – Organi
Sono organi dell’Osservatorio:
– l’Assemblea;
– il Consiglio direttivo;
– il Comitato scientifico;
– il Presidente.
I membri del Consiglio direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili.
Art. 11 – Assemblea
All’Assemblea partecipano i soci in regola con la quota sociale. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
L’Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività, fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio direttivo. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è costituito da un numero variabile da 3 a 5 consiglieri eletti dall’Assemblea. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro consigliere da lui delegato.
Il Consiglio direttivo delibera su tutte le materie di ordinaria amministrazione, predispone il bilancio, delibera le quote sociali, decide sull’apertura della testata telematica e nomina il relativo direttore responsabile, propone i programmi di attività e vigila sulla loro applicazione, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa.
Il Consiglio può nominare un Segretario amministrativo, fissandone compiti ed eventuale retribuzione.
Art. 13 – Comitato scientifico
Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio direttivo, è composto da studiosi della regolazione, di diversa estrazione disciplinare.
Il Comitato scientifico persegue tre fondamentali scopi:
– definire le linee di indirizzo della ricerca dell’Osservatorio AIR;
– promuovere la diffusione degli studi in materia di analisi di impatto della regolazione presso i giovani studiosi;
– promuovere, in generale, la diffusione della conoscenza e della cultura della better regulation presso le principali amministrazioni italiane.
Art.14 – Presidente
Il Presidente rappresenta l’Osservatorio, presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, provvede alla tutela degli interessi dell’Osservatorio e ne dirige l’attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo.
Art. 15 – Sedute
Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 7 giorni di preavviso a mezzo di email. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via mail con almeno 48 ore di preavviso.
Le sedute degli organi sociali possono essere svolte anche per via telematica.
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
Le delibere, se non diversamente specificato nel presente Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo richiesta di almeno un terzo dei partecipanti di procedere a scrutinio segreto.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza assoluta.
Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Osservatorio è deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta.
In caso di scioglimento l’Osservatorio ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 18 – Riconoscimento della personalità giuridica o trasformazione in fondazione
La presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica o la trasformazione dell’Osservatorio in fondazione possono essere deliberate dall’Assemblea.