CONSULTAZIONE PUBBLICA E GARANZIE PARTECIPATIVE
La consultazione preventiva costituisce uno strumento essenziale per arricchire la base conoscitiva dell’attività di regolazione; essa è volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati attraverso audizioni e meccanismi di “notice and comment”, con i quali viene data notizia del progetto di atto e viene consentito agli interessati di fare pervenire le proprie osservazioni.
L’attività regolatoria posta in essere senza contraddittorio con i soggetti interessati, ovvero senza il rispetto delle forme stabilite dalla stessa Autorità per l’acquisizione degli interessi da ponderare, è viziata.
The public consultation is an essential tool to enrich the knowledge of the regulatory activity; its objective is to pick up information and evaluation of stakeholders through hearings and mechanisms of “notice and comment”. In the consultation process it is given in advance information on the draft regulatory measure and it allows interested parties to submit their comments.
The regulatory activity puts in place without discussing with stakeholders or without compliance with the established requirements by the Authority for the acquisition of the external information is flawed.
- Tar Lombardia, Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2313, Pres. Giordano – Est. Bini
- Tar Lombardia, Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2312, Pres. Giordano – Est. Bini
- Tar Lombardia, Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2311, Pres. Giordano – Est. Bini
- Tar Lombardia, Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2310, Pres. Giordano – Est. Bini
Sintesi e massime a cura di Monica Cappelletti
Un operatore del mercato dell’energia elettrica ricorre al Tar Lombardia avverso la deliberazione dell’AEEG, con cui è stato modificato il metodo di calcolo del corrispettivo riconosciuto ai produttori di energia che rendono disponibile la capacità produttiva dei loro impianti per assicurare elettricità anche nei giorni in cui vi è il rischio che la domanda di energia superi l’offerta.
Il giudice amministrativo accoglie il ricorso per illegittimità del nuovo criterio, per disparità di trattamento e illogicità tra i produttori di energia da fonti rinnovabili e i produttori di energia da fonti non rinnovabili, nonché per violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.
Con riferimento alle garanzie partecipative, il giudice di prime cure ricorda che il principio giurisprudenziale secondo cui l’esercizio di poteri regolatori da parte delle Autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 Cost., è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento partecipativo. Tale procedimento deve essere inteso come uno strumento teso a garantire la partecipazione dei soggetti interessati, in luogo della tradizionale dialettica delle strutture rappresentative. Nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la limitata legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio.
La Sezione III ribadisce che uno strumento essenziale per arricchire la base conoscitiva dell’attività di regolazione è costituito dalla consultazione preventiva. Questa serve a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati attraverso audizioni e meccanismi di “notice and comment”. Questi servono a dare preventivamente notizia del progetto di atto e consentono agli interessati di fare pervenire le proprie osservazioni (Consiglio Stato, n. 5105/2002, n. 2007/2006, n. 1215/2010). Diversamente dai casi di mancato accoglimento delle prospettazioni avanzate dagli interessati in sede di consultazione, nei quali non si configura l’illegittimità procedurale, l’attività regolatoria posta in essere senza contraddittorio con i soggetti interessati o senza il rispetto delle forme stabilite dalla stessa Autorità per l’acquisizione degli interessi da ponderare è viziata.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato proceduto dalla diffusione del documento di consultazione, nel quale tuttavia non si faceva riferimento alla modifica dei parametri di calcolo del corrispettivo, poi applicati. Il documento si limitava ad illustrare l’intenzione dell’AEEG di mutare il criterio di determinazione della remunerazione integrativa; mentre la delibera ha invece introdotto un nuovo parametro di calcolo.