Il TAR Lazio sulla consultazione pubblica e la motivazione. Sentenze nn. 5522, 5523 e 5524 del 2007

Nell’esercizio dell’attività di regolazione, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) deve seguire un particolare iter di adozione dei regolamenti. Anzitutto deve svolgere procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione, attraverso la pubblicazione dello schema del provvedimento e dei risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione; può, inoltre, richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato; infine, deve esprimersi pubblicamente sulle osservazioni ricevute nell’ambito della procedura di consultazione e sul parere del Consiglio di Stato.

La corposa attività di consultazione espletata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), oltre ad aver permesso l’interlocuzione prevista dalla norma primaria, ha consentito di dare adeguatamente conto delle ragioni poste a base delle scelte operate, dal momento che nelle risposte alle osservazioni pervenute l’Isvap ha proceduto al compiuto esame di una serie di rilevanti questioni e si è di volta in volta curato di esporre anche i principi di fondo del nuovo assetto.

Gli atti di natura regolamentare e di vigilanza adottati dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione del settore ed essere accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Tali obblighi possono essere desunti anche dall’attività di consultazione espletata e dal regolamento adottato, nel caso in cui sia possibile riscontrare in questi atti sia i principi di fondo del nuovo assetto regolatorio, sia le ragioni ispiratrici delle singole disposizioni.

In the regulatory activities, the Institute for the supervision of private insurance (Isvap) has to follow a special procedure for the adoption of regulations. First of all, it has to play an open and transparent public consultation procedures, in order to allow the knowledge of draft regulations, through the publication of the scheme and the results of the regulatory impact assessment. The Institute may also request advices at the State Council (Administrative judge). Finally, it has to express publicly on the comments received during the consultation procedure and the advice of the State Council.

The substantial consultation activities carried out by the Isvap has allowed the dialogue as provided by the law and has allowed to give proper account of the reasons of the regulatory choice. In fact, Isvap reviewed the comments received during the consultation and set out the principles underlying adopted regulation.

The regulatory and supervisory acts adopted by the Isvap have to be justified with reference to the choices of regulation of the sector and be accompanied by a report that illustrates the consequences on regulation, on activities of business and of operators and on the interests of investors and savers. These obligations can be derived also by the consultation carried out and by the adopted regulation, when in this acts it is possible to find the underlying principles of the new regulatory framework and the reasons that inspired the regulatory provisions.

  • Tar Lazio, Sez. I, 18 giugno 2007, n. 5522, Pres. De Lise – Est. Di Nezza
  • Tar Lazio, Sez. I, 18 giugno 2007, n. 5523, Pres. De Lise – Est. Di Nezza
  • Tar Lazio, Sez. I, 18 giugno 2007, n. 5524, Pres. De Lise – Est. Di Nezza

Sintesi e massime a cura di Monica Cappelletti

Il Tar Lazio, adito con tre diversi ricorsi proposti dal sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, dall’Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni (Aiba) e dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), si pronuncia con tre sentenze sul regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa adottato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap). Il giudice amministrativo respinge tutti e tre i ricorsi.

La Sezione I ricostruisce anzitutto la disciplina di rango primario, fondata sui principi europei della direttiva 2002/92/CE, relativa alle funzioni di vigilanza e al potere di regolazione dell’Istituto. L’art. 183 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) demanda, infatti, all’Isvap l’adozione di disposizioni regolamentari relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche. Le disposizioni legislative delineano, poi, un particolare iter di adozione delle norme: l’Istituto deve dare corso a procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione, attraverso la pubblicazione dello schema del provvedimento e dei risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione. L’Isvap può, inoltre, richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si deve esprimere pubblicamente sulle osservazioni ricevute nell’ambito della procedura di consultazione e sul parere del Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo osserva, poi, che in relazione alla procedura di adozione del regolamento impugnato la corposa attività di consultazione espletata dall’Istituto ha consentito di dare adeguatamente conto delle ragioni poste a base delle scelte operate. L’Isvap ha, infatti, proceduto all’esame delle osservazioni pervenute e ha esposto anche i principi di fondo del nuovo assetto. Inoltre, ritiene infondate le contestazioni di plurime violazioni delle garanzie partecipative al procedimento di formazione del regolamento (Sez. I, n. 7523/2007). Nel caso di specie, nonostante che la bozza del provvedimento sia stata pubblicata solo sito internet dell’Isvap, che i termini per la formulazione delle osservazioni siano stati asseritamente troppo brevi e coincidenti con la sospensione feriale e, infine, si sia omessa l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato, gli interessati hanno potuto adeguatamente interloquire con l’Istituto, presentando articolate deduzioni, talune delle quali sono state accolte e recepite nel testo regolamentare.

Il TAR, infine, con riferimento alla mancata allegazione dei risultati dell’analisi d’impatto della regolazione (Sez. I, n. 7524/2007), con conseguente violazione degli obblighi motivazionali, ricorda che l’articolo 23 della legge n. 262/2005 (legge sul risparmio), intervenuta successivamente al Codice delle assicurazioni, si applica all’intera attività di regolazione dell’Istituto ed impone due ulteriori adempimenti per gli atti di vigilanza. Questi devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione del settore ed essere accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Ad avviso del giudice amministrativo, tuttavia, dalla attività di consultazione espletata, unitamente al regolamento, è possibile desumere in modo inequivoco sia i principi di fondo del nuovo assetto regolatorio, sia le ragioni ispiratrici delle singole disposizioni, come attestato dai riferimenti agli uni e alle altre contenuti nelle risposte alle molteplici e rilevanti questioni poste dagli interessati.