Relazione AIR e documenti di consultazione al vaglio del giudice amministrativo

di Monica Cappelletti

Negli ultimi mesi il giudice amministrativo è intervenuto indirettamente sulla definizione della valenza della relazione AIR e dei documenti di consultazione e sugli effetti di questi atti posti a corredo delle decisioni adottate dalle Autorità Indipendenti.

Il Consiglio di Stato, in una vicenda riguardante un provvedimento dell’AEEG, ha chiarito come la relazione AIR, similmente agli altri atti dell’Autorità, sia un documento contenente valutazioni tecniche, suscettibile di sindacato giurisdizionale solo nel caso in cui l’Autorità abbia effettuato scelte in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Pertanto, le parti interessate devono dedurre in giudizio l’esistenza di specifiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, non essendo sufficiente l’opinabilità del metodo e del procedimento seguito (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2521/2012).

Il TAR Lazio, nell’ambito di una decisione relativa ad un provvedimento dell’AGCOM, ha annullato una delibera poiché ha ritenuto che l’Autorità avesse disatteso le indicazioni espresse, in sede di consultazione, dalla Commissione europea. L’istituzione comunitaria, nel fornire un’apposita osservazione sullo schema iniziale della delibera dell’AGCOM, aveva evidenziato, infatti, una non adeguata giustificazione dell’asimmetria delle tariffe di terminazione mobili e, nello specifico, nella proposta di provvedimento non era determinata la misura dell’impatto dell’allocazione ineguale di frequenze, tale da giustificare un’asimmetria in favore di un operatore. L’Autorità, seppur rivedendo parzialmente lo schema iniziale della delibera, non ha comunque fornito alcuna adeguata motivazione nel provvedimento finale in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall’organo comunitario come idonei a giustificare le misure asimmetriche (TAR Lazio, Sez. I, n. 8381/2012).

In un’altra vicenda, il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un operatore di telefonia mobile avverso una delibera dell’AGCOM. La società ricorrente aveva contestato il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione di un provvedimento adottato dall’Autorità. Lo schema di delibera era stato, infatti, sottoposto inizialmente a consultazione e, successivamente in sede di adozione definitiva, l’AGCOM aveva rivisto parzialmente i contenuti dell’atto sulla base delle indicazioni rese dalla Commissione europea. Nel caso di specie, era stato ridotto il periodo per il livellamento delle tariffe di sei mesi (da “entro gennaio 2014” a “entro luglio 2013”). Il giudice amministrativo ha osservato come uno schema di delibera, sottoposto a consultazione dall’Autorità, sia finalizzato a consentire alle imprese del mercato di esporre la propria posizione, all’AGCM di emanare un parere non vincolante e alla Commissione di fornire le proprie osservazioni. In questo modo, sulla base dei riscontri acquisiti, l’Autorità dispone di tutti gli elementi necessari a decidere. Lo schema non è un provvedimento anticipato, ma è un atto endoprocedimentale, come tale non direttamente lesivo. Gli operatori non possono, pertanto, maturare un legittimo affidamento sullo schema di atto e non possono lamentare l’illegittimità del provvedimento finale laddove esso non confermi o riduca le più favorevoli misure in esso previste (TAR Lazio, Sez. I, n. 8382/2012).