a cura di Giovanna Perniciaro
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Riferimenti normativi
La legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, “Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale”, conteneva, nell’ambito del Titolo IV (Fonti), l’art. 31, rubricato “Qualità normativa”, il quale recitava:
“1. L’attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l’analisi di impatto, l’analisi di fattibilità e la valutazione dell’attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.”.
La promulgazione della citata legge statutaria, tuttavia, è stata annullata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2008, con la motivazione che non spettava al Presidente della Regione procedere alla promulgazione della presente legge.
Il testo vigente dello Statuto, che contiene le disposizioni della l.cost.. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come da ultimo modificate dalla l.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, non contiene disposizioni in materia di qualità della legislazione. E lo stesso si può dire del Regolamento interno.
L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata introdotta – con l’art. 33 della l.r. Sardegna n. 11 del 2006 – per i progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese, i quali è previsto che siano altresì corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specificazione dei dati e dei metodi utilizzati per l’individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge. Relazione la cui cura è rinviata al proponente, anche col supporto di apposite strutture di valutazione.
Strutture amministrative e uffici dedicati
In Regione – tanto a livello consiliare, quanto in senso all’esecutivo – non sono previste apposite strutture organizzative dedicate ai temi della better regulation (almeno stando all’organigramma presente sul sito istituzionale).
Si segnala che con Deliberazione n. 30/8 dell’11 luglio 2006 è stato adottato il manuale per la predisposizione dei testi normativi di iniziativa della Giunta regionale in tema di qualità e semplificazione della normativa regionale, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto scientifico dell’Osservatorio legislativo interregionale.
Le esperienze realizzate
AIR
Ad oggi non risultano realizzate esperienze concrete.
VIR e altre valutazioni ex post
Ad oggi non risultano realizzate esperienze concrete.
MOA
Ad oggi non risultano realizzate esperienze concrete.
Clausole valutative
A partire dal 2005 il Consiglio regionale ha introdotto in alcuni provvedimenti clausole valutative. Si tratta in particolare di 5 provvedimenti:
- L.R. 12 giugno 2006, n. 9
- L.R. 7 agosto 2007, n. 7
- L.R. 31 ottobre 2007, n. 12
- L.R. 7 febbraio 2011, n. 7
- L.R. 7 febbraio 2011, n. 8.
(Ultimo aggiornamento della scheda: luglio 2014)