a cura di Eleonora Morfuni
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Riferimenti normativi
Lo Statuto della Regione Marche, approvato con legge regionale 8 marzo 2005, n. 1 (e modificato con l.r. 22 gennaio 2008, n. 2), contiene non solo disposizioni di carattere generale in materia di qualità della legislazione, semplificazione e riordino normativo, ma anche un esplicito riferimento alla valutazione ex ante ed ex post degli atti normativi. Infatti, l’art. 34, rubricato “Qualità della normazione” recita testualmente: “1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione. 2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione. 3. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione”.
Lo stesso Statuto, all’art. 21, prevede che il Consiglio eserciti, tramite le commissioni, funzioni di controllo sull’attuazione del programma di governo regionale e sugli effetti prodotti dalle leggi regionali.
Nell’anno 2012 è stata presentata una proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta concernente “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa” (delibera 936 del 27 giugno 2012) che contiene norme specifiche in materia di AIR, VIR, clausole valutative, analisi di fattibilità e misurazione degli oneri amministrativi (MOA). Nell’ambito del Capo II, rubricato “Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione”, l’art. 3 (Controllo e valutazione degli atti normativi) prevede che il Consiglio e la Giunta svolgano attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti dagli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite. Per tali finalità e per migliorare la qualità della normazione è previsto l’uso dell’analisi tecnico normativa (art. 4), dell’AIR e analisi di fattibilità (art. 5), della VIR e clausole valutative (art. 6). L’art. 29 contiene poi l’impegno della Regione ad adottare, anche in raccordo con l’amministrazione statale e con gli enti locali, tecniche di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini della semplificazione amministrativa in coerenza con gli obiettivi imposti dall’Unione europea.
Strutture amministrative e uffici dedicati
Nell’ambito degli uffici della Giunta regionale, all’interno del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali è prevista la Posizione di funzione (P.F.) Legislativo e attività istituzionali specificatamente incaricata della redazione delle proposte di leggi e di regolamenti, analisi di impatto della regolamentazione e supporto alla Giunta nella fase dell’esame delle stesse da parte del Consiglio, consulenza sull’interpretazione delle norme e documentazione giuridica.
È previsto, inoltre, che ogni servizio supporti il Servizio Attività normativa:
a) nella redazione delle proposte di atti normativi;
b) nella redazione degli atti di indirizzo e coordinamento relativi agli enti locali;
c) nell’analisi di impatto della regolamentazione.
Nell’ambito della struttura organizzativa del Consiglio regionale al Servizio studi e commissioni spetta il compito di effettuare “l’analisi ex ante della fattibilità dei testi normativi; l’analisi ex post della fattibilità delle leggi, il controllo e la valutazione degli effetti prodotti dalle stesse” nonché provvedere “all’adeguamento dei testi normativi all’esame delle commissioni, alle regole della tecnica legislativa, alla valutazione ex ante ed ex post della fattibilità degli stessi e degli effetti prodotti dalle norme approvate”.
Le esperienze realizzate
AIR
Ad oggi non risultano realizzate esperienze concrete.
VIR
Ad oggi non risultano realizzate esperienze concrete.
MOA
Nel corso del 2012 è stata realizzata una sperimentazione con il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) in materia edilizia.
Clausole valutative
A partire dal 2007 il Consiglio regionale ha introdotto in alcuni provvedimenti clausole valutative1; si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti:
- deliberazione amministrativa n. 62/2007
- legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5
- legge regionale 29 aprile 2008, n. 8
- legge regionale 27 maggio 2008, n. 9
- legge regionale 17 giugno 2008, n. 14
- legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24
Nel corso del 2011, nell’ambito delle attività del progetto CapiRE (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), la Regione ha aderito a due gruppi di lavoro interregionali; uno relativo alla valutazione sperimentale delle politiche regionali e l’altro relativo all’analisi comparata delle politiche regionali inerenti il sostegno all’agriturismo.
Con riferimento all’anno 2013, una clausola valutativa è presente all’art. 6 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale); è previsto che la Giunta regionale trasmetta annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sull’attuazione della legge, contenente specifiche informazioni relative all’emanazione di indirizzi procedurali ed organizzativi regionali, al numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, alle eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.
(Ultimo aggiornamento della scheda: luglio 2014)
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