a cura di Eleonora Cavalieri1.
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Riferimenti normativi
In materia di semplificazione e la delegificazione, la fonte principale è la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (“Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”). Questa prevede:
– che l’organizzazione Provinciale sia articolata in modo da favorire la semplificazione delle procedure (art. 1, comma 2);
Il comma 3 dell’articolo 1 rimette ad apposita norma regolamentare, anche di delegificazione:
- l’organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;
- le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l’esercizio in forma collegiale;
- la documentazione richiesta a corredo delle domande per l’emissione di provvedimenti amministrativi;
- soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico comunitario;
- soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
- adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
- soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale”;
Strutture amministrative e uffici dedicati
La Provincia non ha istituito un Ufficio con specifiche funzioni in materia di better regulation e semplificazione amministrativa.
Competenze solo in parte riconducibili a questo settore sono state attribuite all’Organismo di valutazione istituito con la l.p. 21 dicembre 2011, n. 15 (di modifica dell’art. 24, l.p. 23 aprile 1992, n. 10). Tale Ufficio, oltre ad occuparsi del controllo sulla regolarità della gestione provinciale in applicazione degli artt. 148 e 148-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolge anche controlli sull’efficienza dell’amministrazione, prima di competenza della Direzione generale, consistenti nel verificare “mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa”.
È da segnalare che il 1 gennaio 2014 è stata approvata dal Consiglio provinciale una proposta concernente l’istituzione presso la Giunta provinciale di uno sportello per la semplificazione burocratica, che potrebbe sia fornire chiarimenti e consigli alla cittadinanza, che raccogliere proposte di semplificazione da parte del pubblico. L’ufficio dovrebbe essere istituito entro un anno dalla approvazione della proposta.
Un disegno di legge provinciale di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 115/2012), decaduto per fine legislatura il 26 ottobre 2013, prevedeva l’istituzione di un Consiglio di valutazione, chiamato a collaborare con il Consiglio e la Giunta provinciali per migliorare il processo normativo e semplificare le fonti giuridiche occupandosi di analisi preventiva di impatto; verifica periodica di impatto e misurazione degli oneri amministrativi.
Le esperienze realizzate
AIR
Non risultano esperienze realizzate.
È tuttavia da segnalare che un disegno di legge di iniziativa consiliare presentato nella XIV legislatura, successivamente decaduto, (d.d.l. n. 155/2012, recante “Disposizioni per il miglioramento del processo normativo e per la riduzione della burocrazia”) disciplinava, agli artt. 2 e 8, l’”Analisi preventiva di impatto”, definita come “la valutazione preventiva degli effetti di una futura fonte giuridica sulla società e sul territorio”.
Il disegno di legge configurava l’analisi preventiva di impatto come uno strumento tendente “a massimizzare i vantaggi economici, sociali ed ecologici” della normativa, assicurandone la prevalenza rispetto ad eventuali svantaggi, soprattutto riguardo a competitività e sviluppo economico. L’analisi avrebbe dovuto considerare “i potenziali costi amministrativi, eventuali problemi di attuazione e di osservanza”, individuare opportuni meccanismi di vigilanza e valutazione e assicurare la comprensibilità della fonte giuridica. L’analisi preventiva, non configurata in termini di obbligatorietà per tutti i disegni di legge e regolamenti, avrebbe dovuto essere presentata dal soggetto proponente “nel più breve tempo possibile” al Consiglio di valutazione. A seguito dell’analisi, il Consiglio avrebbe avuto la facoltà di presentare proposte emendative in relazione al disegno di legge. Al Consiglio di valutazione, inoltre, sarebbe stata attribuita la facoltà di svolgere un’analisi preventiva di impatto anche su singoli emendamenti che modifichino sostanzialmente i presupposti dell’analisi preventiva già svolta.
VIR e altre valutazioni ex post
Non risultano esperienze realizzate.
È tuttavia da segnalare che l’introduzione di una verifica periodica dell’impatto di fonti giuridiche esistenti, svolta dal Consiglio di valutazione per “identificare norme giuridiche ormai divenute obsolete, insufficienti o inefficienti, per eliminarle o sostituirle”, era prevista dall’ articolo 9 del d.d.l. 155/2012, poi decaduto. La verifica sarebbe stata effettuata di regola ogni cinque anni e, all’esito della stessa, il Consiglio di valutazione avrebbe potuto presentare disegni di legge di modifica della legislazione esaminata.
MOA e semplificazioni amministrative
Nella predisposizione di atti normativi la Provincia presta particolare attenzione all’eliminazione di fasi procedimentali non necessarie e a ridurre il ricorso ad organi collegiali.
In attuazione dell’art. 1, comma 3, della l.p. n. 17/2003, sono stati adottati:
- il D.P.P. 16 settembre 2008, n. 50 (“Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile e del funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano”), poi sostituito dal D.P.P. 5 marzo 2012, n. 6;
- il D.P.P. 26 ottobre 2009 n. 48 (“Regolamento recante norme transitorie in materia di lavori pubblici di interesse provinciale”);
- il D.P.P. 11 luglio 2012, n. 23 (“Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti”).
- il D.P.G.P. 4 maggio 2000 n. 19 (“Semplificazione di procedure in materia di artigianato”).
Alcune misure generali di semplificazione (ad esempio in materia di documentazione amministrativa e contratti pubblici) sono contenute nella legge n. 17 del 1993.
Una prima esperienza di misurazione ex ante è stata effettuata, tramite l’European Academy of Bozen/Bolzano – EURAC, con l’introduzione della “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio – DURP“. L’analisi ha evidenziato che i cittadini possono trarre notevoli vantaggi dalla dichiarazione unificata, soprattutto se compilata in concomitanza con la dichiarazione dei redditi.
Disposizioni in materia di Misurazione degli oneri amministrativi erano contenute anche all’articolo 10 del citato d.d.l. 155/2012, secondo cui, nell’ambito della analisi preventiva di impatto e della verifica periodica di impatto, il Consiglio di valutazione “rileva i costi amministrativi delle fonti giuridiche esistenti e future” Il conteggio dei costi amministrativi (definiti come quelli “che derivano a persone fisiche o giuridiche dagli obblighi d’informazione (…) derivanti da leggi, regolamenti, statuti o disposizioni amministrative che comportano il dovere di procurare, tenere a disposizione o fornire informazioni ad autorità o terzi.”) sarebbe stato svolto con il sistema dei “costi standard”.
L’art. 11 del disegno di legge, inoltre, prevedeva l’attribuzione al Consiglio di valutazione anche di compiti supporto del Consiglio e della Giunta provinciali nell’attività raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione elettronica e della semplificazione amministrativa.
Clausole valutative
La Provincia non ha particolare esperienza in materia di clausole valutative. A titolo di esempio, si può ricordare l’art. 45, co. 14, della l.r. 25 febbraio 2008, n. 1 (“Ordinamento dell’artigianato”), prevede che “Due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio esamina, assieme alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, gli effetti della legge ed in particolare delle disposizioni che definiscono le attività artigiane e l’impresa artigiana.”
Altri strumenti
Si segnala una particolare attenzione per l’eGovernment. Il 1° febbraio 2012 è stato pubblicato il Documento strategico “eGovernment Alto Adige 2014”, che fissa gli orientamenti strategici della Provincia in materia di digitalizzazione della PA.
Nel piano operativo allegato al Documento, in particolare, sono individuati obiettivi specifici suddivisi nei seguenti settori:
- Infrastruttura tecnica (Banda larga; Sistema di gestione documentale (DMS), archiviazione e conservazione sostitutiva; Sistema elettronico di deliberazione e di emanazione dei decreti della Provincia; Server di modulistica);
- Infrastruttura di ePayment (Infrastruttura standard per lo scambio di documenti fra le amministrazioni; Autenticazione -ID-Management; Carta Provinciale dei Servizi-CPS);
- Rilevamento unificato dei redditi e del patrimonio (DURP);
- Portali (Rete Civica – Area personale dei cittadini);
- Servizio help-desk per l’eGovernment;
- Servizi eGovernment (Implementazione di servizi eGovernment nei settori sanità e sociale, in sede di introduzione della CPS; Evoluzione dei servizi eGovernment della Provincia; eDemocracy; Ridefinizione di processi all’interno dell’amministrazione provinciale; Evasione online di autorizzazioni; Servizi eGovernment nella scuola);
- Monitoraggio, sensibilizzazione e marketing (Elaborazione e potenziamento dell’offerta formativa per il personale come, ad es. e-learning; Strategia di marketing interno e marketing esterno);
- Valutazione;
- Sicurezza delle informazioni.
Si segnala, inoltre, che l’art. 13 del citato d.d.l 155/2012 avrebbe consentito alla Provincia autonoma e il Consiglio di valutazione di “elaborare e servirsi di adeguate forme di partecipazione delle parti sociali e della cittadinanza per semplificare le fonti giuridiche”.
Le esperienze in corso
AIR
Non risultano esperienze in corso.
VIR e altre valutazioni ex post
Non risultano esperienze in corso.
MOA e semplificazioni amministrative
In materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il 7 giugno 2012 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la mozione n. 384/11, con la quale si delibera di sollecitare la Giunta Provinciale “ad adottare ulteriori provvedimenti volti alla misurazione dei costi amministrativi e a istituzionalizzare entro un anno la riduzione e la prevenzione di tali oneri, incaricando un’agenzia di controllo di analizzare il corpus normativo esistente nonché le nuove disposizioni di legge alla luce degli effetti burocratici che ne derivano; a proseguire nella semplificazione dei procedimenti amministrativi negli ambiti di competenza della Provincia, seguendo il principio che l’amministrazione procedente acquisisce d’ufficio i documenti necessari; a sviluppare una strategia di e-government che consenta l’acquisizione d’ufficio di documentazione grazie a un efficiente scambio di documenti all’interno dell’amministrazione pubblica.”
Clausole valutative
Non risultano esperienze in corso.
(Ultimo aggiornamento della scheda: luglio 2014)
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