Nel mese di marzo è stato pubblicato l’8° aggiornamento alla Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei conti”). L’aggiornamento dà applicazione agli schemi finanziari previsti dal Regolamento UE n. 2015/534 della Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle segnalazioni statistiche individuali di vigilanza.
La formulazione della nuova disciplina segnaletica è stata supportata da un’analisi d’impatto, considerata la presenza nel Regolamento di margini di discrezionalità rilevanti per le Autorità di vigilanza nazionali, nonché la possibilità che si determinino effetti anche significativi sugli intermediari.
Una prima relazione sull’analisi di impatto (Relazione AIR) è stata pubblicata all’interno di un documento, contenente la proposta di modifiche segnaletiche, posto in consultazione tra agosto e ottobre 2015. Oggetto di valutazione sono state tre opzioni di regolazione, identificate in relazione alle diverse possibili scelte in merito ai contenuti degli schemi segnaletici (profilo oggettivo) e ai soggetti obbligati (profilo soggettivo).
I benefici delle opzioni sono stati valutati con il contributo delle strutture della Banca d’Italia interessate all’utilizzo dei dati oggetto di modifica. Per la valutazione dei costi, la Banca d’Italia ha viceversa utilizzato un questionario rivolto agli intermediari interessati dalla nuova disciplina. Il questionario, pubblicato contestualmente al documento di consultazione, è stato volto ad acquisire informazioni di tipo qualitativo sui costi di impianto e ricorrenti associati alle tre opzioni identificate e sui relativi tempi di attuazione.
All’atto dell’emanazione della normativa, è stata pubblicata una nuova Relazione AIR, che tiene conto degli esiti dell’indagine. Al questionario hanno risposto 192 intermediari appartenenti alle diverse categorie previste dal Regolamento BCE. Dall’analisi delle risposte pervenute dalle singole categorie di intermediari è emerso che l’applicazione del Regolamento è avvertita come onerosa soprattutto dalle banche non appartenenti a un gruppo bancario vigilato e con attivo inferiore a tre miliardi di euro, che dovrebbero implementare ex novo gli schemi armonizzati. Diversa è la situazione degli intermediari appartenenti a gruppi, che sono invece chiamati ad allineare gli schemi segnaletici individuali a quelli già prodotti a livello di gruppo per la segnalazione su base consolidata. Per quanto riguarda le succursali italiane di banche straniere, i costi derivanti dalle diverse opzioni sono stati ritenuti sempre di onerosità contenuta o media.
In base agli esiti dell’analisi d’impatto, l’Istituto ha individuato come preferibile l’opzione che prevede l’applicazione degli schemi armonizzati semplificati a tutti i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento BCE (diversi da quelli tenuti a produrre gli schemi completi), nonché alle succursali italiane di banche extracomunitarie, non contemplate nelle norme europee. In base alle valutazione dell’Istituto, infatti, tale opzione non determinerebbe, in termini marginali rispetto alle altre opzioni considerate, un aumento consistente degli oneri a carico dei destinatari. Ad essa viceversa corrisponderebbero, in base alle valutazioni formulate dalle strutture dell’Istituto coinvolte nelle funzioni di vigilanza e ricerca economica, vantaggi elevati, associati alla disponibilità di informazioni uniformi per le diverse categorie di intermediari. Ad esito dell’analisi di impatto, tuttavia, i costi di questa opzione sono stati mitigati prevedendo tempistiche di introduzione dei nuovi schemi meno stringenti per le categorie di intermediari per i quali essa prevedeva originariamente un anticipo degli adempimenti rispetto al Regolamento BCE. Inoltre, in caso di anticipo rispetto alle tempistiche del Regolamento BCE, è stata prevista una minore frequenza rispetto a quella trimestrale per il periodo che precede la data di prima applicazione prevista dal Regolamento stesso.
(Siriana Salvi)