Rassegna trimestrale n. VI-4 - Ottobre 2015

Introduzione al n. VI-4

di Alessandro Natalini e Giulio Vesperini

I primi due contributi di questo nuovo numero della Rassegna riguardano le relazioni che le diverse autorità regolatorie inviano in primavera al Parlamento. Il primo, curato da Eleonora Morfuni, concerne la Relazione annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per il 2014. Questa fornisce un quadro delle attività svolte dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ma non analizza gli effetti dell’introduzione di questo strumento della better regulation nel contesto regolatorio italiano. Nella Relazione si evidenzia un aspetto molto rilevante e positivo: la presenza di relazioni AIR di accompagnamento almeno ad una parte dei decreti legge. Emerge anche un miglioramento della qualità delle AIR prodotte con un maggiore ricorso a dati statistici e una maggiore cura nella fase della consultazione, nonché l’introduzione presso il DAGL di un Nucleo di quattro esperti. Permangono però la insufficiente valutazione degli effetti delle diverse opzioni regolatorie e, più al fondo, il fatto che la relazione AIR ha ancora carattere essenzialmente adempitivo senza sostanziare un modo nuovo di produrre regole.

Il secondo contributo, di Andrea Flori, riguarda invece le Relazioni al Parlamento delle Autorità indipendenti (AI). In alcuni casi, come per l’ANAC, si registra un incremento della attività di regolazione e il proposito di dotarsi per il futuro di una nuova disciplina dell’AIR e della VIR. Nelle altre AI si registra, in alcuni casi (AEEGSI), una espansione e in altri (Banca d’Italia, CONSOB, Garante per la protezione dei dati, AGCOM) comunque un consolidamento del ricorso alla consultazione. Alcune autorità, l’AGCOM e la CONSOB, forniscono ragguagli sulla loro attività in materia di misurazione degli oneri amministrativi (MOA). Invece, molto scarne le evidenze empiriche fornite dalle singole Autorità sull’utilizzo dell’analisi di impatto della regolazione, nonostante l’obbligo previsto dalla legge di riferire sul punto al Parlamento.

Siriana Salvi prende in esame la nuova edizione di Governement at a Glance. Questa presenta i dati della Regulatory Indicators Survey e del Product Market Regulation Database, basati su norme e documenti governativi, ai quali, tuttavia non sempre è fornita piena attuazione. Questo può spiegare il ranking assegnato all’Italia che è molto elevato, almeno se raffrontato con i dati che, come Doing business della Banca mondiale, si focalizzano maggiormente sulla regolazione percepita dalle imprese e dai cittadini. Tuttavia, secondo l’OCSE si registra, almeno sul piano formale, un sempre maggiore utilizzo degli strumenti della better regulation anche se restano ampi margini per il miglioramento dei processi di coinvolgimento degli stakeholders nel policy making.

Mariangela Benedetti esamina cinque Regulatory oversight bodies (Robs) nazionali riuniti in «RegWatchEurope», un network di scambio delle loro esperienze che ha contribuito ad innescare un meccanismo di apprendimento reciproco che ha prodotto significative convergenze tra queste esperienze. Sul piano organizzativo, tutte queste esperienze operano in posizione di indipendenza nei confronti dei rispettivi governi. Sul piano operativo, questi Robs sono accomunati dal fatto di focalizzare la propria azione sulla politica di riduzione degli oneri regolatori gravanti sui cittadini e sulle imprese, in particolare di piccola e media dimensione.

Mariasole Porpora commenta una sentenza di estremo rilievo della Corte Suprema americana che si è pronunciata sulla valutazione dei costi da parte dell’Environmental Protection Agency (EPA) nell’adozione di una misura regolatoria. Infatti, le agenzie statunitensi sono obbligate almeno dal 1993 ad effettuare l’analisi costi-benefici di ogni misura che adottano ma mantengono una notevole discrezionalità sul come effettuarla. Questa decisione della Corte Suprema apparentemente potrebbe aprire la strada a forme di controllo più pervasivo da parte del giudice. Tuttavia, a ben vedere la sentenza lascia l’amministrazione libera nello scegliere come valutare i costi, anche prescindendo da una formale analisi monetaria degli stessi. La ratio della decisione risiede invece nel principio di ragionevolezza che impone all’autorità di evidenziare la logica giuridico-fattuale alla base delle proprie scelte.

La rassegna si chiude con un commento di Carolina Raiola su un recente scritto di William E. Kovacic in materia di branding, ovvero la creazione di una marca che identifichi in modo univoco e inconfondibile la propria organizzazione. Nel caso delle autorità di regolazione, il brand è sinonimo di reputazione e rafforzarlo consente loro di esercitare una maggiore influenza rafforzando la propria autonomia sia rispetto al governo sia rispetto ai soggetti regolati. L’analisi di Kovacic si concentra sulla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia che negli Stati Uniti si occupa della tutela della concorrenza e dei consumatori, nel tentativo di individuare i fattori in base ai quali il brand influenza la performance dell’Autorità e quelli che concorrono a migliorarlo o a degradarlo. Si giunge all’interessante conclusione che la creazione e il mantenimento di un brand forte è per un regolatore di estrema rilevanza e nel far questo occorre trovare la massima coerenza tra l’immagine che si vuole dare all’esterno e il proprio assetto organizzativo e le proprie strategie d’azione.

Indice dei contributi

Osservatorio AIR
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Rassegna trimestrale n. VI-4 - Ottobre 2015
di Eleonora Morfuni
Abstract - I contributo commenta la Relazione annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per il 2014. Questa fornisce un quadro delle attività svolte dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ma non analizza gli effetti dell’introduzione di questo strumento della better regulation nel contesto regolatorio italiano. Nella Relazione si evidenzia un aspetto molto rilevante e positivo: la presenza di relazioni AIR di accompagnamento almeno ad una parte dei decreti legge...
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di Andrea Flori
Abstract - Il contributo commenta le Relazioni al Parlamento delle Autorità indipendenti (AI). In alcuni casi, come per l’ANAC, si registra un incremento della attività di regolazione e il proposito di dotarsi per il futuro di una nuova disciplina dell’AIR e della VIR. Nelle altre AI si registra, in alcuni casi (AEEGSI), una espansione e in altri (Banca d’Italia, CONSOB, Garante per la protezione dei dati, AGCOM) comunque un consolidamento del ricorso alla consultazione. Alcune autorità, l’AGCOM e la CONSOB, forniscono ragguagli sulla loro attività in materia di misurazione degli oneri...
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di Siriana Salvi
Abstract - Il contributo prende in esame la nuova edizione di Governement at a Glance. Questa presenta i dati della Regulatory Indicators Survey e del Product Market Regulation Database, basati su norme e documenti governativi, ai quali, tuttavia non sempre è fornita piena attuazione. Questo può spiegare il ranking assegnato all’Italia che è molto elevato, almeno se raffrontato con i dati che, come Doing business della Banca mondiale, si focalizzano maggiormente sulla regolazione percepita dalle imprese e dai cittadini. Tuttavia, secondo l’OCSE si registra, almeno sul piano formale, un sempre...
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di Mariangela Benedetti
Abstract - Il contributo esamina cinque Regulatory oversight bodies (Robs) nazionali riuniti in «RegWatchEurope», un network di scambio delle loro esperienze che ha contribuito ad innescare un meccanismo di apprendimento reciproco che ha prodotto significative convergenze tra queste esperienze. Sul piano organizzativo, tutte queste esperienze operano in posizione di indipendenza nei confronti dei rispettivi governi. Sul piano operativo, questi Robs sono accomunati dal fatto di focalizzare la propria azione sulla politica di riduzione degli oneri regolatori gravanti sui cittadini e sulle...
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di Mariasole Porpora
Abstract - Il contributo commenta una sentenza di estremo rilievo della Corte Suprema americana che si è pronunciata sulla valutazione dei costi da parte dell’Environmental Protection Agency (EPA) nell’adozione di una misura regolatoria. Infatti, le agenzie statunitensi sono obbligate almeno dal 1993 ad effettuare l’analisi costi-benefici di ogni misura che adottano ma mantengono una notevole discrezionalità sul come effettuarla. Questa decisione della Corte Suprema apparentemente potrebbe aprire la strada a forme di controllo più pervasivo da parte del giudice. Tuttavia, a ben vedere la...
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di Carolina Raiola
Recensione di W.E. Kovacic (2015), Creating a Respected Brand: How Regulatory Agencies Signal Quality, in «George Mason Law Review», Vol. 22, No. 2, pp. 237-258.
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