L’attenzione del Consiglio di Stato sulle relazioni AIR. Il caso della riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri.

Photo credits: Wikimedia Commons

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Il Consiglio di Stato, nell’ambito del parere emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi sullo schema di “decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125” formula precise valutazioni sulla qualità della relazione sull’analisi di impatto sulla regolazione (AIR) allegata allo schema.

Due, in particolare, sono gli aspetti trattati: le procedure di consultazione e la verifica dell’impatto sulla regolamentazione (VIR).

Con riferimento al primo aspetto, il Consiglio di Stato rileva uno scarso livello di trasparenza del processo consultivo e di pubblicizzazione dei relativi risultati. La relazione AIR non si sarebbe dovuta limitare ad affermare che il provvedimento è stato redatto sulla base di consultazioni, ma avrebbe dovuto rendere noto l’intero processo consultivo svolto specificando, in particolare, “quali federazioni hanno effettivamente aderito, con che criterio sono state scelte, se vi è stata la possibilità di partecipare in modo aperto o se ciò è avvenuto soltanto su selezione del Ministero”. Allo stesso modo indicazioni più dettagliate avrebbero dovuto essere fornite sugli effetti delle consultazioni. Anche in questo caso il Consiglio di Stato stabilisce lo scarso contributo informativo dato dalle affermazioni “apodittiche” sul recepimento delle osservazioni nel testo del regolamento; i risultati della consultazione, al contrario, avrebbero dovuto essere espressamente menzionati nella relazione AIR in modo “da rendere possibile la verifica dell’effettività dell’affermazione”.

Rispetto alla VIR, l’organo consultivo ritiene che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – facendo riferimento “agli indicatori del controllo di gestione e della valutazione della performance” – non abbia fornito parametri appropriati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione dell’intervento. Inadeguato risulta essere anche il riferimento al soggetto competente a effettuare la VIR; tale soggetto non avrebbe dovuto essere individuato in modo generico nel Ministero, bensì più specificamente nella Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo a cui il nuovo regolamento attribuisce espressamente il compito di “curare la valutazione dell’impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici”.

Infine, il Consiglio di Stato ritiene insufficiente la cadenza biennale indicata nella relazione AIR per effettuare la verifica e ingiustificata l’assenza del riferimento espresso al Regolamento recante la disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione di cui al d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212 per procedere alla VIR. Entrambe le osservazioni non risultano pienamente condivisibili; la cadenza biennale stabilita dal Ministero, infatti, è in linea con quanto indicato dal Regolamento n. 212, mentre non è chiaro il motivo che dovrebbe spingere le amministrazioni ad indicare nella relazione AIR il riferimento normativo della VIR.

Il parere del Consiglio di Stato presenta significativi aspetti di rilievo. Innanzitutto, l’ampiezza dell’intervento; si tratta, infatti, di un controllo che oltre a verificare la “qualità formale” dello schema di regolamento fornendo indicazioni di drafting per renderlo più semplice e chiaro, si spinge fino a controllarne la “qualità sostanziale” attraverso l’analisi della relazione AIR che accompagna lo stesso schema. Inoltre, il Consiglio di Stato, all’attività di consulente giuridico-amministrativo della regolazione del governo somma quella di supervisore esterno sulla qualità dell’AIR .

La permanente carenza di qualità delle AIR, più volte segnalata dal DAGL nelle sue Relazioni al Parlamento, impone di avviare una riflessione sulla necessità di dotare anche l’Italia di un organo che svolga la funzione di “regulatory oversight” in una posizione di indipendenza, dotandolo dei poteri e delle competenze (non solo giuridiche) necessarie a sindacare efficacemente la qualità delle analisi di impatto prodotte dal Governo. Si tratta, in questa prospettiva, di valutare se sia una scelta appropriata demandare al Consiglio di Stato questa funzione assunta in sede di predisposizione di questo parere.

(Mariangela Benedetti)