Alcune imprese produttrici di energia elettrica, che utilizzano il gas naturale per l’alimentazione della proprie centrali termoelettriche, ricorrono al TAR Lombardia avverso le deliberazioni dell’AEEGSI sul quadro tariffario del trasporto e del dispacciamento del gas naturale (periodo di regolazione 2014-2017). Ad avviso delle ricorrenti, l’Autorità non avrebbe stabilito i criteri di degressività della tariffa in funzione dei consumi dei clienti finali, in modo da premiare i maggiori consumatori di gas in violazione di alcune disposizioni normative. L’AEEGSI ha, infatti, mantenuto la struttura tariffaria del periodo di regolazione precedente.
Il Tar Lombardia accoglie parzialmente il ricorso, evidenziando la violazione di legge in relazione alla mancata introduzione dei criteri di degressività della tariffa (articolo 3, comma 3, lett. a) decreto-legge n. 78/2009 e successivamente anche dall’articolo 38, comma 2-bis del decreto-legge n. 83/2012). L’Autorità non ha attuato le disposizioni legislative e non ha neanche illustrato adeguatamente nel provvedimento le ragioni che l’avrebbero indotta a considerare il sistema tariffario già conforme ai nuovi criteri indicati dal legislatore.
Con riferimento all’analisi di impatto della regolazione, poi, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’articolo 12, comma 1 della legge n. 229/2003, che impone alle Autorità indipendenti di sottoporre le proprie misure normative a preventiva AIR. Nel caso di specie, infatti, l’AEEGSI non aveva esperito tale analisi.
Il giudice amministrativo sottolinea anzitutto che la previsione della legge n. 229/2003 non ha introdotto un autovincolo alle Autorità, imponendo la sistematica sottoposizione ad AIR di tutte le determinazioni, poiché la previsione legislativa reca un mero criterio metodologico. L’Autorità è chiamata a tenere conto di tale criterio, al fine di selezionare gli atti per i quali avviare questa procedura di analisi. Infatti, attesi i costi che lo svolgimento dell’AIR comporta, questa analisi non può essere svolta indiscriminatamente su tutte le deliberazioni adottate.
Il TAR Lombardia aggiunge, poi, che la finalità dell’AIR è quella di consentire al soggetto regolatore di valutare gli effetti attesi dell’intervento regolatorio, al fine di orientare l’esercizio della propria discrezionalità tecnica per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Pertanto, non è un ulteriore adempimento da aggiungere all’ordinario iter procedimentale, la cui carenza possa determinare di per sé l’illegittimità del provvedimento adottato. L’AIR è uno strumento utilizzabile per migliorare l’istruttoria tecnica che precede l’adozione delle misure e per calibrare i contenuti in funzione dell’impatto atteso. Nel caso in cui vi sia una adeguata istruttoria, la mancanza dell’AIR non comporta l’illegittimità del provvedimento finale. Per altro verso, la circostanza che eventuali carenze istruttorie possano essere sopperite in sede di AIR, non tramuta comunque il mancato espletamento di questa analisi in un diverso ed autonomo vizio dell’atto. L’AIR è infatti a “supporto della discrezionalità” del regolatore e tale analisi non costituisce un ulteriore adempimento al solo scopo di evitare l’illegittimità del provvedimento.
Article 12, paragraph 1 , Law no. 229/2003, which requires Independent Authorities to submit their regulatory measures prior to a regulatory impact assessment (RIA), does not impose a systematic submission to RIA of all regulatory measures, but carries a mere methodological criteria.
The Authority has to take account of this methodological criteria in order to select acts to be submitted to RIA.
The purpose of RIA is to allow the regulator to assess the effects expected by the regulatory measure, to guide the exercise of its technique discretion for achieving the assigned. Objectives.
RIA is not a further fulfillment to be added to the ordinary procedural process and the lack of RIA cannot determine the illegality of the regulatory measure.
L’articolo 12, comma 1 della legge n. 229/2003, che impone alle Autorità indipendenti di sottoporre le proprie misure normative a preventiva AIR, non impone la sistematica sottoposizione ad AIR di tutte le determinazioni, ma reca un mero criterio metodologico.
L’Autorità è chiamata a tenere conto di tale criterio metodologico, al fine di selezionare gli atti per i quali avviare l’AIR.
La finalità dell’AIR è quella di consentire al soggetto regolatore di valutare gli effetti attesi dell’intervento regolatorio, per orientare l’esercizio della propria discrezionalità tecnica per il perseguimento degli obiettivi assegnati.
L’AIR non è un ulteriore adempimento da aggiungere all’ordinario iter procedimentale, la cui carenza possa determinare di per sé l’illegittimità del provvedimento adottato.
(Monica Cappelletti)