Con la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13, la Regione Liguria ha adottato disposizioni in materia di qualità della regolazione e semplificazione amministrativa.
La legge detta anzitutto i principi generali per l’esercizio della funzione legislativa e regolamentare: a) programmazione normativa; b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme; c) snellezza delle procedure; d) analisi preventiva e verifica successiva dell’impatto della regolazione; e) contenimento degli oneri amministrativi; f) manutenzione e riordino costanti della normativa; g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.
Per quanto riguarda la programmazione normativa, si prevede l’istituzione dello strumento dell’agenda normativa annuale: approvata dalla Giunta regionale e quindi presentata Consiglio regionale per l’approvazione con risoluzione, l’agenda normativa indica le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa (articolo 3).
Gli articoli da 9 a 14 sono dedicati agli strumenti di miglioramento della qualità della normazione: AIR, VIR, Analisi tecnico-normativa, clausole valutative e drafting normativo.
L’AIR (articolo 11) viene definita come “valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”. La valutazione si realizza attraverso la comparazione di differenti ipotesi di intervento ivi compresa l’opzione zero (comma 2). Gli atti sottoposti ad analisi di impatto sono indicati nell’agenda normativa annuale (comma 3).
Il successivo articolo disciplina la Valutazione dell’impatto della regolazione (VIR): questa consiste nella “valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”. La legge prevede inoltre che la VIR possa realizzarsi mediante l’inserimento di clausole valutative all’interno dei disegni di legge e attraverso la metodologia di misurazione degli oneri amministrativi (articolo 12, comma 2).
Infine, il titolo III della legge individua gli strumenti di semplificazione amministrativa adottati dalla Regione e finalizzati, tra l’altro, alla eliminazione o riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini, alla riduzione dei tempi burocratici, all’estensione dell’uso delle tecnologie informatiche nei rapporti tra p.a., cittadini e imprese.
Il testo integrale della legge regionale è disponibile a questo link.