La regolazione del lobbying come elemento sostanziale del policy-making. Il caso della Regione Emilia-Romagna

di Simone Annaratone

Con l’emanazione della legge regionale n. 27 del 29 novembre 2019, la Regione Emilia-Romagna ha voluto regolare in maniera univoca e dettagliata la rappresentanza dei portatori d’interesse all’interno del processo legislativo e amministrativo. Il lobbying, infatti, viene inquadrato come elemento sostanziale del policy-making, ovvero come attività che “concorre alla formazione delle scelte politiche e amministrative” (art. 1).

Il nucleo essenziale della legge è l’istituzione di due registri dei rappresentanti dei portatori d’interesse, uno presso l’ufficio di Gabinetto del presidente della Giunta e l’altro presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 3, c. 1). L’iscrizione al registro, dunque, costituisce il presupposto indispensabile per l’esercizio di qualunque attività di lobbying (art. 3, c. 2). I rappresentanti dei portatori d’interesse devono dimostrare l’effettività del loro legame con lo stakeholder di riferimento, tramite la sussistenza di un rapporto negoziale o di un incarico formale ricevuto (ivi, lett. a), e devono allegare alla richiesta di iscrizione una copia di un documento che descriva “la natura e gli scopi del portatore d’interesse” (lett. b). Seguendo il principio fondamentale della trasparenza amministrativa, le informazioni e i dati dei registri sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web della Regione (art. 3, c. 9).

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La legge conferisce ai lobbisti il diritto di essere ascoltati e ricevuti dai decisori pubblici per informazioni e chiarimenti (art. 4, c. 1, lett. a), la facoltà di presentare proposte, studi e ricerche senza però ledere il principio di autonomia e di libertà dei decisori pubblici (lett. b) e la facoltà di seguire i lavori delle Commissioni consiliari (lett. c). La partecipazione ai lavori della Giunta, invece, è a discrezione dello stesso organo esecutivo (ibid.).

Oltre ai diritti, la legge stabilisce i doveri dei lobbisti (art. 4, c. 2): il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale; la non elargizione o promessa di doni, servizi o denaro; la tempestività nella risposta a ogni richiesta di chiarimento; la presentazione (a seguito di specifica istanza) di una relazione sulle attività svolte. Non è consentita, infine, qualunque forma di pressione che possa compromettere la libertà di giudizio, di voto e di determinazione dei decisori pubblici (art. 4, c. 3).

Anche gli attori politici, tuttavia, devono sottostare ad alcuni obblighi, come il tenere in considerazione le attività dei lobbisti “compatibilmente con l’interesse pubblico generale” (art. 5, c. 1), segnalando tempestivamente qualunque ipotesi di violazione. Inoltre, nella relazione illustrativa dei progetti di legge e di regolamento e nelle premesse degli atti amministrativi, i decisori pubblici devono comunicare i soggetti consultati e le attività svolte con i lobbisti in riferimento alla predisposizione e all’elaborazione dei rispettivi atti deliberativi (c. 2). Per agevolare l’accesso a queste informazioni da parte di tutti i cittadini, la legge regionale n. 27/2019 sancisce la pubblicazione online di una specifica agenda, che deve riportare le date degli incontri con i lobbisti, gli argomenti trattati e la documentazione prodotta (c. 3). Infine, sia la Giunta che il Consiglio hanno l’obbligo di presentare, ogni due anni, un’apposita relazione che faccia il punto sullo stato di attuazione della legge, sul numero di iscritti ai registri e sul grado di accoglimento delle proposte avanzate dai lobbisti (art. 6).