La Corte di Giustizia difende i poteri di intervento d’urgenza attribuiti all’ESMA

corte-giustizia-europeaIl 22 gennaio 2014, la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso promosso dal Regno Unito a maggio 2012 per l’annullamento dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 236/2012, disciplinante i poteri di intervento riconosciuti in circostanze eccezionali all’European Securities and Markets Authority (ESMA) in materia di vendite allo scoperto.

La decisione della Corte sorprende in quanto si discosta totalmente dalle conclusioni formulate a settembre 2013 dall’Avvocato Generale, secondo il quale i poteri di emergenza concessi all’Autorità europea eccedevano effettivamente le legittime misure di armonizzazione necessarie all’istituzione e al funzionamento del mercato interno. Per tali ragioni, nelle sue conclusioni, l’Avvocato proponeva di annullare l’art. 28 del Regolamento, in quanto l’art. 114 TFUE non ne costituiva la base giuridica adeguata. A suo avviso, infatti, per la delega di tali poteri all’ESMA, si sarebbe dovuto fare ricorso all’art. 352 del Trattato UE, che richiede l’unanimità degli Stati membri (a differenza del 114 per cui basta una maggioranza qualificata) e il consenso dei Parlamenti nazionali.

Di diverso avviso, invece, la Corte di Giustizia, secondo la quale l’articolo 28 del Regolamento non conferisce all’ESMA alcuna competenza autonoma che vada al di là di quelle devolute a tale Autorità al momento della sua istituzione.

In via preliminare, il Giudice europeo ricorda che il Regolamento in questione è stato adottato nel 2012 per armonizzare la vendita allo scoperto nel contesto della crisi finanziaria, con il fine specifico di impedire, in caso di perturbazione dei mercati, crolli incontrollati dei prezzi degli strumenti finanziari conseguenti alla vendita allo scoperto. Di conseguenza, l’art. 28 del Regolamento non può essere considerato isolatamente. Al contrario, tale articolo deve essere inteso come facente parte di un insieme di disposizioni volte a dotare le autorità nazionali competenti e l’ESMA di poteri di intervento eccezionali per fronteggiare sviluppi sfavorevoli tali da minacciare la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione e la fiducia dei mercati. Occorre considerare, infatti, che questi enti dispongono di un elevato livello di perizia professionale e collaborano strettamente nel perseguimento dell’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione.

Ebbene, se inquadrati in tale contesto, secondo la Corte, i poteri di intervento riconosciuti dall’art. 28 all’ESMA per regolamentare o vietare la vendita allo scoperto sono da ritenersi compatibili con il diritto dell’UE, in quanto disciplinati da criteri e condizioni che ben delimitano il campo di azione dell’Autorità.

In primo luogo, infatti, l’ESMA è autorizzata ad adottare le misure di cui all’articolo 29 soltanto qualora tali misure affrontino minacce all’ordinato funzionamento dell’Unione e sussistano implicazioni transfrontaliere. Inoltre, ogni misura dell’ESMA è subordinata alla condizione che nessuna autorità nazionale competente abbia adottato misure per rispondere a dette minacce o che una o più fra tali autorità abbiano adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione.

In secondo luogo, prima di adottare qualsiasi decisione, l’ESMA deve esaminare un numero rilevanti di fattori, tutti indicati dall’art. 28, tra cui i possibili effettivi negativi delle misure adottate sull’efficienza dei mercati finanziari; effetti che non devono risultare sproporzionati rispetto ai benefici previsti.

Infine, l’ESMA prima di intervenire deve consultarsi con il CERS e, se opportuno, con altre amministrazioni competenti e deve trasmettere alle autorità nazionali competenti interessate la misura di cui propone l’adozione, includendo i dettagli della proposta e le motivazioni in base alle quali tale misura deve essere adottata. L’ESMA deve altresì riesaminare le misure a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. I poteri di cui l’ESMA dispone in forza dell’art. 28 del Regolamento sono, inoltre, soggetti ad un controllo giurisdizionale alla luce degli obiettivi stabiliti dall’autorità delegante.

Ne consegue, a giudizio della Corte di Giustizia, che il margine di discrezionalità dell’Autorità europea è in realtà limitato da tutta una serie di garanzie procedurali e giurisdizionali che rendono i “poteri d’intervento” alla stessa attribuiti perfettamente compatibili con i principi generali in materia di delega di competenze a organi/organismi dell’Unione e con l’art. 114 del Trattato UE, che pertanto costituisce una base giuridica appropriata per l’adozione dell’art. 28 del Regolamento.

(Simona Morettini)

  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, 22 gennaio 2014, nella causa C-270/12, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.