Judicial review usually regards the legality of administrative decisions, rather than their substantive merits. However, under Directive 2002/21/EC, Member States must provide the right of appeal against regulatory decisions. Therefore, depending on the context, there can be, if necessary, a full merits investigation on a Judicial Review application.
Sebbene normalmente il controllo delle Corti inglesi si limiti ad un sindacato di legittimità dell’attività amministrativa, l’obbligo discendente dal diritto europeo di garantire che gli atti regolatori siano sottoposti al vaglio giurisdizionale di merito fa sì che il potere della giurisprudenza si estenda fino a giudicare il contenuto degli atti.
Come molti ordinamenti, tra cui quello italiano, anche quello inglese distingue tra controllo di merito e di legittimità delle Corti di secondo grado (rispettivamente appellate o supervisory jurisdiction). Inoltre, ci si riferisce col termine judicial review al potere della Administrative Court – una divisione interna della High Court – di rivedere l’operato della amministrazione, su istanza del soggetto interessato.
In ossequio al principio della separazione tra i poteri, lo scrutinio dei giudici inglesi nei confronti dell’azione amministrativa si deve limitare a verificarne la rispondenza con la legge. Tale distinzione, tuttavia, non è talvolta presente in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea, con la conseguenza che, nei testi legislativi comunitari, il sindacato giurisdizionale viene solitamente indicato come judicial review, generalmente inteso.
La Direttiva Quadro 21/2002/CE, all’articolo 4 prevede che gli Stati Membri debbano garantire, all’interno dei loro ordinamenti, il right to appeal nei confronti degli atti regolatori. Nel Regno Unito, per il recepimento di tale Direttiva sono stati adottati il Communications Act 2003 (CA 2003) e il Wireless Telegraphy Act 2006 (WTA 2006).
Nell’ottica del legislatore britannico, pertanto, si tratta di comprendere se, con l’ espressione judicial review, ci si riferisca all’appelate jurisdiction oppure semplicemente alla necessità che gli atti di regolazione vengano sottoposti al vaglio di un organo giurisdizionale. Nel primo caso, infatti, questo comporterebbe che, in deroga al sistema vigente, la giurisprudenza potrebbe sindacare il merito delle scelte regolatorie. Nel secondo caso, invece, si soddisferebbero i requisiti della Direttiva anche mantenendo l’attuale scrutinio di legittimità delle corti tramite supervisory jurisdiction.
Il tema, già precedentemente affrontato dalla House of Lords nel caso R v (SB) v Governors of Denbigh High School [2007] 1AC 100, è stato nuovamente approfondito dalla England and Wales Court of Appeal nella sentenza del 2008 T- Mobile and Telefonica O2 v. Ofcom.
In questa vicenda, le compagnie telefoniche O2 e T-Mobile hanno fatto ricorso avverso un atto regolatorio della Ofcom – l’autorità indipendente britannica nel settore delle telecomunicazioni – riguardante la larghezza della banda dello spettro elettromagnetico. In prima istanza, i ricorrenti si sono rivolti al Competition Appeal Tribunal (CAT), ovvero un ente con poteri decisori in campo economico, finanziario e tributario, competente per le questioni regolatorie o legate alla libera concorrenza. Il CAT esercita sugli atti oggetto di ricorso un controllo di merito. Allo stesso tempo, la T- Mobile ha richiesto alla Administrative Court di effettuare, tramite judicial review, il controllo di legittimità dello stesso atto. La O2 è successivamente intervenuta nel procedimento.
Prescindendo dunque dai motivi di merito inerenti il contenuto dell’atto dell’Ofcom, si è posta una questione preliminare di giurisdizione, risoltasi attraverso la declaratoria di incompetenza da parte del CAT stesso. I ricorrenti, pertanto, hanno fatto appello contro tale declaratoria, presso la Corte d’Appello.
La Corte d’Appello si è vista investire della questione se, per soddisfare gli obblighi di diritto europeo discendenti dall’art. 4 della Direttiva 21/2002/CE, si debba garantire ai ricorrenti un controllo di merito – come quello esercitato nel caso di specie dal CAT – ovvero sia sufficiente il judicial review della High Court.
La Corte, interpretando il testo della Direttiva, statuisce che i ricorrenti hanno diritto a che gli atti regolatori siano impugnabili davanti a un organo che soddisfi quattro requisiti: 1) sia formato da esperti (“the expertise requirement”); 2) possa sindacare il merito della questione ( “the merits requirement”); 3) sia garantito un meccanismo d’appello; 4) se l’ente designato non ha carattere giurisdizionale, deve motivare le proprie decisioni, le quali devono essere appellabili di fronte a un tribunale.
Poiché la Direttiva fornisce direttamente ai soggetti un diritto a ricorrere, nel caso in cui non siano previsti specifici meccanismi dal diritto inglese, le norme esistenti devono essere parzialmente disapplicate al fine di soddisfare i requisiti dell’art. 4. Come anticipato, il Judicial Review della High Court ha sempre riguardato questioni di diritto – comprendendo anche l’irragionevolezza o la fairness procedurale – senza intaccare il merito degli atti. Tuttavia, quando si tratta di applicare il diritto europeo, maggiormente penetrante e sovraordinato rispetto a quello nazionale, il sindacato esercitato dalle Corti si amplia, grazie alla flessibilità dei contenuti del judicial review. In particolare, secondo la giurisprudenza più risalente, “There is no shift to a merits review, but the intensity of review is greater than was previously appropriate” (R (Daly) v Secretary of State for the Home Department [2001] 2 AC 532, par. 25-28), poiché vi è una “obligation on a national court to adapt its procedures as far as possible to ensure Community rights are protected” (punto 22 della sentenza in esame, come statuito anche nel caso IBA Healthcare v OFT [2004] ICR 1364, [2004] EWCA Civ 142).
In conclusione, dunque, il dovere di conformarsi al diritto europeo impone agli ordinamenti nazionali di adattare i propri sistemi giurisdizionali, anche consentendo alle Corti di esercitare uno scrutinio più penetrante di quello normalmente concesso in casi concernenti unicamente norme interne.
Il grado di l’intensità di tale scrutinio, tuttavia, è individuato dalla Corte in base all’orientamento espresso in Wilkinson v Broadmoor Special Authority [2002] 1 WLR, secondo la quale il judicial review in tema di diritti umani debba comprendere un “full merits review”.
Per tale motivo, la Corte d’Appello si spinge oltre il confine segnato dalla precedente giurisprudenza. Essa infatti ritiene che, essendo la Administrative High Court competente nel sindacare gli atti emanati da pubblici poteri, inclusi gli atti regolatori delle autorità indipendenti, il judicial review da essa esercitato si estende fino a giudicare il merito dell’atto, come richiesto da una norma sovraordinata all’ordinamento britannico, quale l’art. 4 della Direttiva 2002/21/EC, che a sua volta costituisce un’applicazione dell’art. 6 della CEDU.
Sintesi e massime a cura di Maria Sole Porpora
Sentenze citate:
- R v (SB) v Governors of Denbigh High School [2007] 1AC 100
- R (Daly) v Secretary of State for the Home Department [2001] 2 AC 532
- IBA Healthcare v OFT [2004] ICR 1364, [2004] EWCA Civ 142
- Wilkinson v Broadmoor Special Authority [2002] 1 WLR
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