Garanzie partecipative e norme di deroga alla consultazione pubblica preventiva. Sentenza n. 15322/2015

Una società operante nel settore della fornitura dell’energia elettrica impugna dinanzi al Tar Lombardia una deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico avente ad oggetto “Intervento urgente in materia di disciplina degli sbilanciamenti di energia elettrica e avvio di un’istruttoria conoscitiva in merito alle dinamiche del mercato dell’energia elettrica in Sardegna”.

Il ricorso era stato accolto in primo grado ed è confermato in appello dal Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo affronta il tema della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità di settore, ribadendo che la previsione di cui all’articolo 4.4 della delibera 46/09 dell’AEEGSI, secondo cui è possibile procedere all’adozione di atti di regolazione in assenza di previa consultazione solo “quando essa è incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza”, declinerebbe in modo coerente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in settori sostanziali quale quello dell’energia, l’esercizio dell’attività di regolazione da parte delle Autorità di settore impone di assicurare in modo quanto mai ampio la c.d. legalità in senso procedimentale.

Ciò implica che tale disposizione debba essere interpretata in senso restrittivo ed intesa quale previsione eccezionale, prima ancora che lato sensu derogatoria, al fine di evitare che la mera affermazione relativa all’esistenza di generiche ragioni di “straordinaria urgenza” possa legittimare l’Autorità di settore a svincolarsi dal necessario (e tendenzialmente indefettibile) presidio di legalità in senso procedimentale rappresentato dal previo esperimento della consultazione pubblica.

Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, laddove si accedesse alla tesi secondo cui la sussistenza delle richiamate ragioni possa essere invocata in modo – per così dire – ampio ed elastico, ne conseguirebbe un’ulteriore ed indebita (in quanto tendenzialmente autoprodotta) estensione della deroga al generale principio secondo cui l’esercizio dell’attività di regolazione deve essere ricondotto in modo diretto o indiretto a un circuito di legittimazione democratica (ovvero, in carenza – e in via eccezionale –, accompagnato da pregnanti e indefettibili garanzie di carattere partecipativo).

La disposizione della delibera n. 46/09 dell’AEEGSI, secondo cui è possibile procedere all’adozione di atti di regolazione in assenza di previa consultazione solo “quando essa è incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza”, declina in modo piuttosto coerente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in settori sostanziali quale quello dell’energia, l’esercizio dell’attività di regolazione da parte delle Autorità di settore impone di assicurare in modo quanto mai ampio la c.d. legalità in senso procedimentale.

Tale disposizione (di cui è peraltro pacifico il carattere di eccezione rispetto al generale principio della previa consultazione pubblica in sede di adozione degli atti di regolazione) deve essere interpretata in modo del tutto restrittivo ed intesa quale previsione eccezionale prima ancora che lato sensu derogatoria.

Ciò, al fine di evitare che la mera affermazione relativa all’esistenza di generiche ragioni di “straordinaria urgenza” possa legittimare l’Autorità di settore a svincolarsi dal necessario (e tendenzialmente indefettibile) presidio di legalità in senso procedimentale rappresentato dal previo esperimento della consultazione pubblica.

The regulatory provision of the Italian Regulatory Authority for Electricity Gas and Water concerning the possibility to adopt a regulatory measure without prior public consultation only “when it is incompatible with the needs of exceptional urgency, emergency or secrecy”, declines a consolidated case-law, that has established that the exercise of regulatory powers by National Independent Authorities requires to ensure broadly the procedural legality.

This provision (which is not disputed the status as an exception to the general principle of prior public consultation during the adoption of regulatory measures) has to be interpreted restrictively. In addiction it has to be intended as an exceptional rule, in order to avoid that mere assertions of the existence of generic reasons of “exceptional urgency” would legitimize Independent Authorities to free themselves from the necessary (and basically indestructible) oversight of legality in the procedural sense, represented by prior public consultation.

  • Sentenze citate: Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972.

Sintesi e massime a cura di Micaela Venticinque