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Con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, la CONSOB ha approvato le modifiche al regolamento sul “Raccolta di Capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”. Insieme alla delibera sono stati pubblicati gli esiti della consultazione pubblica svolta dal 3 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016 e la relazione illustrativa delle conseguenze sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
La revisione del regolamento è legata alla necessità di recepire le disposizioni introdotte dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, che hanno modificato la normativa in materia di equity crowdfunding, prevedendo, fra l’altro, l’estensione alle PMI innovative della possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite portali on-line. Tale circostanza ha rappresentato un’occasione per la CONSOB per svolgere una più ampia riflessione sull’impatto del regolamento a circa due anni dalla sua entrata in vigore: la revisione si fonda infatti su di una valutazione di impatto, volta in particolare a stabilire la proporzionalità degli obblighi previsti dal regolamento medesimo, e sul coinvolgimento degli stakeholder (con la pubblicazione di due documenti di consultazione).
La relazione illustrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 23 della legge sulla tutela del risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262), presenta gli esiti delle attività di valutazione di impatto e illustra le conseguenze delle modifiche regolamentari approvate sugli interessi di investitori e risparmiatori, nonché i costi e i benefici attesi.
La relazione presenta inoltre il bilancio degli oneri relativi alle modifiche regolamentari e mette in evidenza come la CONSOB non si sia limitata a considerare gli oneri amministrativi ma abbia tenuto conto anche dei costi di conformità sostanziale (e cioè i costi sostenuti dai cittadini o dalle imprese per adeguare il proprio comportamento, la propria attività, il proprio processo produttivo o i propri prodotti a quanto previsto dalla normativa). Per quanto riguarda gli oneri amministrativi connessi agli obblighi imposti dal regolamento – giudicati proporzionali dagli stakeholder nella consultazione – la CONSOB intende perseguire ulteriori riduzioni semplificando ulteriormente la procedura attraverso la previsione di uno schema per la comunicazione annuale di dati da parte dei portali. Per quanto concerne i costi di conformità sostanziale, si evidenzia la riduzione dei costi di transazione e degli oneri legati al perfezionamento dell’offerta.
Il caso della regolazione in materia di equity crowdfunding è inoltre oggetto di approfondimento nell’ultimo discussion paper della CONSOB pubblicato ad aprile 2016 “La qualità della regolazione nell’esperienza della CONSOB – Dalla misurazione degli oneri amministrativi al ciclo della valutazione”, quale esempio concreto di “ciclo della valutazione”.
(Andrea Flori)
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