In coerenza con la normativa nazionale e l’esperienza di altre autorità amministrative indipendenti, il 18 novembre 2013 anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) si è dotata di un proprio Regolamento per la disciplina dell’AIR e della VIR, alla cui definizione ha contribuito anche l’Osservatorio AIR, partecipando alla consultazione pubblica terminata il 5 settembre.
Questi, in sintesi, i principali contenuti del nuovo Regolamento, destinato ad affiancarsi a quello recante la “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità”, già in vigore da fine 2011.
Innanzitutto, per non ridurre l’AIR ad un mero procedimento formale, si conferma l’intenzione dell’AVCP di prevedere alcuni casi di esclusione per particolari atti regolamentari (art.1). Tale decisione appare senz’altro condivisibile. Del resto, anche l’esperienza nazionale ed internazionale mostra chiaramente che strumenti come l’AIR e la VIR per essere sostenibili e credibili devono essere selettivi.
Considerato poi che la realizzazione di un’AIR può richiedere tempi lunghi e che deve essere coordinata con la programmazione complessiva dell’attività dell’Autorità, appare altresì ragionevole la decisione (art.2) di riservare le analisi c.d. “estese” solamente ad un numero limitato di procedimenti (solo le questioni aventi una particolare rilevanza o un elevato impatto sul mercato o dove la discrezionalità in capo all’Autorità è elevata).
Al fine poi di garantire maggiore trasparenza e partecipazione, l’AVCP conferma l’intenzione di voler pubblicare nel proprio sito web un calendario contenente l’indicazione degli atti che intende sottoporre ad AIR e/o consultazione (art.3). In questo modo, i soggetti interessati potranno inviare eventuali suggerimenti e osservazioni relative ai procedimenti calendarizzati già in vista della predisposizione del documento di consultazione.
In tale documento (art.4), dovranno essere specificate le ragioni della scelta di intervenire, la descrizione dettagliata, anche con il ricorso a dati statistici, delle criticità riscontrate, i possibili correttivi, le indicazioni circa i probabili effetti sulle stazioni appaltanti, sugli operatori economici e sul mercato in generale. In esso, inoltre, dovranno essere chiaramente individuate le ipotesi alternative a confronto (laddove esistenti), gli elementi su cui è richiesto il parere degli intervenienti (ad esempio, attraverso la predisposizione di domande specifiche) e le possibili linee di intervento. In alcuni casi, il documento di consultazione potrà poi contenere anche la bozza della determinazione da adottare.
Quanto ai contributi inviati dai partecipanti, l’AVCP conferma l’intenzione di voler rispondere a tutte le osservazioni pertinenti ricevute (art.6), ponendosi così in linea con quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del Codice dei contratti che richiede una valutazione “motivata” delle osservazioni pervenute.
A seguito della prima consultazione, poi, qualora l’Autorità ritenga necessario effettuare ulteriori approfondimenti, si procederà ad una seconda consultazione (art.7), che sarà incentrata prevalentemente sui punti controversi. Il secondo documento di consultazione dovrà contenere la bozza dell’atto regolamentare da adottare. In tale documento dovranno inoltre essere chiaramente indicati i punti da approfondire, specificando quelli che sono ritenuti i pro o i contro dell’adozione di ipotesi alternative. Compatibilmente poi con la tempistica prevista, si dovrà spiegare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute nel corso della prima consultazione.
Il provvedimento finale (art.8), indipendentemente se adottato a seguito di una o due consultazioni, dovrà contenere allegata la relazione AIR. In tale relazione, l’Autorità dovrà riportare: le ragioni alla base dell’intervento; gli esiti attesi dal provvedimento; le motivazione circa la scelta di determinate soluzioni; le risposte alle osservazioni pertinenti ricevute (specie a quelle difformi); l’eventuale realizzazione della VIR e, nel caso, i tempi previsti per effettuare la valutazione.
Anche per la VIR, come per l’AIR, il Regolamento indica i provvedimenti da sottoporre a valutazione ex post (art.9), le modalità di conduzione della stessa e la sua calendarizzazione (art.10). L’esito della VIR (art.11) potrà consistere nella conferma dell’atto valutato, in una sua modifica di dettaglio ovvero nell’avvio di un nuovo procedimento AIR destinato all’adozione di una nuovo atto di regolazione sostitutivo del precedente.
(di Simona Morettini)