Analisi d’impatto e consultazione pubblica nei Comuni. La sentenza del Tar Lazio n. 2283/2016

L’Associazione Imprese di Pubblicità Esterna (AIPE) e le imprese operanti nel settore della pubblicità ricorrono al TAR Lazio avverso alcune deliberazioni e relativi provvedimenti attuativi della Giunta capitolina in materia di istallazione di impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale.

Varie sono le censure dedotte in giudizio, delle quali si evidenziano la presunta violazione della partecipazione procedimentale (artt. 7 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241) e la mancata effettuazione dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR) prima dell’adozione di una delle deliberazioni impugnate, ritenute entrambe infondate dal giudice amministrativo.

Infatti, ad avviso del TAR Lazio, ben ha fatto l’Amministrazione capitolina a non consentire la partecipazione dei soggetti interessati dal momento che l’attività amministrativa era diretta all’emanazione di un atto normativo, per il quale la partecipazione è espressamente esclusa dall’art. 13 della L. 241/90.

Inoltre, sebbene parte ricorrente ponga a conferma dell’illegittimità della deliberazione impugnata la mancata effettuazione dell’AIR, che prevede come momento necessario la consultazione degli stakeholders, il giudice amministrativo ritiene infondata tale censura per due ragioni: in primo luogo, perché l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che disciplina l’AIR chiarisce al secondo comma che tale analisi riguarda “l’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo” e non di un Comune; in secondo luogo perché, pur avendo Roma Capitale introdotto nel proprio ordinamento la disciplina sull’AIR con la deliberazione della Giunta comunale n. 621 del 29 ottobre 2002 (recante il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma e s.m.i.”), non ha previsto che venga effettuata durante tale analisi un’istruttoria aperta alla partecipazione dei cittadini e delle imprese. L’art. 4 dispone soltanto che “l’Amministrazione, tramite il Dipartimento Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della Comunicazione, svolge l’analisi di impatto della regolamentazione per valutare, anche nella fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi ed amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa“.

Lart. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel disciplinare lambito di applicazione delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, prevede che tali disposizioni non trovino applicazione in caso di attività amministrative dirette allemanazione di atti normativi.

La mancanza della fase consultazione non può essere addotta quale vizio di legittimità della deliberazione della Giunta comunale in quanto lart. 14 della legge n. 246/2005 chiarisce, al comma 2, che la disciplina posta dallarticolo stesso riguarda “lelaborazione degli schemi di atti normativi del Governo”.

Nonostante Roma Capitale abbia introdotto con delibera lAIR a livello comunale, la mancanza della fase consultazione non può essere addotta quale vizio di legittimità della deliberazione impugnata perché l’art. 4 della delibera dispone soltanto che “lAmministrazione, tramite il Dipartimento Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della Comunicazione, svolge lanalisi di impatto della regolamentazione per valutare, anche nella fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi ed amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa”, ma non prevede unistruttoria aperta alla partecipazione dei cittadini e delle imprese.

Article 13 of Italian Law n. 241/1990, regulating participation in the administrative procedure, provides that those dispositions do not apply in the case of administrative activities to the adoption of legislative acts.

The lack of consultation cannot be used as a vice of legitimacy of the contested decision of the Municipality because Article 14 of Italian Law n. 246/2005 clarifies that the discipline on consultation concerns the legislative process of Government’ bills.

Despite Roma Capitale has introduced the Regulatory Impact Assessment (RIA) in its local regulations, the lack of consultation cannot be used as a vice of legitimacyof the contested decision of the Municipality because Article 4 of the Municipal Rule on RIA requires that the Municipality conducts RIA to assess impacts of its regulations and general administrative acts, even at the proposal stage, on citizens, businesses and its organization and it does not provide investigations opened to the participation of citizens and businesses.

 

Sintesi e massime a cura di Mariagrazia Massaro