ANAC: in consultazione il nuovo regolamento di disciplina dell’AIR, della VIR e della consultazione

Il 15 gennaio scorso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR) che andrà a sostituire il Regolamento di disciplina dell’AIR e della VIR del 27 novembre 2013 e il Regolamento di disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità dell’8 aprile 2015.

Come evidenziato anche nel corso del Panel delle Autorità indipendenti organizzato dall’Osservatorio AIR, la revisione della disciplina AIR è legata essenzialmente alle nuove competenze assunte dall’ANAC. Di seguito sono elencati sinteticamente alcuni dei contenuti del nuovo schema di regolamento.

  • L’Autorità sottolinea la rilevanza della consultazione, dell’AIR e della VIR quali strumenti del ciclo della regolazione ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia degli atti;
  • viene confermato lo strumento del calendario degli atti da sottoporre a consultazione e/o AIR, già previsto dai precedenti regolamenti e implementato dall’Autorità (sebbene non recentemente aggiornato);
  • con riferimento alle tecniche di consultazione, lo schema di regolamento prevede la possibilità, qualora si ravvisi l’esigenza di un supporto tecnico particolarmente specialistico, di costituire tavoli tecnici (a carattere non stabile) finalizzati alla predisposizione del documento di consultazione; ai tavoli partecipano i soggetti a vario titolo coinvolti nella materia oggetto di regolazione (ad es. categorie professionali, associazioni degli operatori economici, pubbliche amministrazioni); nel caso di atti che abbiano un particolare impatto sul mercato, la predisposizione del documento di consultazione può avvenire all’esito di audizioni degli stakeholder; è prevista, inoltre, la possibilità di procedere ad una seconda fase di consultazione pubblica nell’ipotesi in cui permanga la necessità di acquisire ulteriori informazioni ovvero la bozza di atto differisca in modo significativo dal documento sottoposto in precedenza al parere degli stakeholder;
  • lo schema di regolamento stabilisce un criterio per l’individuazione dei procedimenti da sottoporre ad AIR fondato sulla rilevanza dell’atto per il mercato e sull’impatto atteso dello stesso: è prevista l’AIR quando gli atti di regolazione riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, e sempre che sussista un ampio potere discrezionale dell’Autorità;
  • in merito all’acquisizione dei dati per lo svolgimento delle analisi, si prevede il ricorso alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici ovvero ad altre banche dati esistenti, nonché ad analisi e studi, segnalazioni, ecc.;
  • con riferimento agli aspetti metodologici, lo schema di regolamento prevede, in via preferenziale, l’utilizzo di metodologie di analisi multicriteria e precisa che, di regola, l’analisi non riguarda il complesso dell’intervento, ma si focalizza sulle questioni più rilevanti. È prevista anche l’analisi dell’impatto sulle micro, piccole e medie imprese;
  • ai fini della realizzazione della VIR, lo schema di regolamento prevede un’attività di monitoraggio costante della regolazione e di raccolta di dati e informazioni (attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e altre banche dati esistenti);
  • la VIR è svolta, di regola, per i procedimenti che hanno previsto nel corso dell’iter di approvazione lo svolgimento dell’AIR nonché per quelli ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un impatto significativo sul mercato.

(Andrea Flori)