Alcune associazioni hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti adottati dall’Autorità Garante delle Comunicazioni elettroniche (AGCOM) in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, eccependone l’illegittimità costituzionale. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la procedura disciplinata non sarebbe in grado di garantire adeguatamente né il diritto di accesso dei cittadini alla rete né il diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dalla Costituzione italiana.
Con l’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, il giudice amministrativo si è pronunciato sulle eccezioni sollevate dalle ricorrenti, dichiarando infondate quelle relative alle consulazioni svolte e alla presunta assenza dell’analisi di impatto della regolazione (AIR).
Infatti, secondo il TAR Lazio il provvedimento adottato dall’Autorità può essere totalmente difforme sia dalle indagini conoscitive che dallo scheda di provvedimento elaborato, perché le consultazioni sono un’attività di sostegno, meramente “ausiliarie” rispetto alla competenza amministrativa svolta, e non possono né confermare né negare le competenze di legge (e le responsabilità) dell’amministrazione. Allo stesso modo, lo schema di delibera non è un provvedimento anticipato sul quale gli operatori possono maturare un legittimo affidamento tale da generare di per sé l’illegittimità delle eventuali difformità del provvedimento finale. Inoltre, il mancato inserimento dei pareri dei giuristi nel Fascicolo della Consultazione pubblica non è un vizio procedimentale, poiché non esiste un obbligo di acquisizione nel procedimento delle riflessioni di carattere scientifico rilasciate a titolo personale che, invece, possono essere valutate dal giudice per vagliare l’opportunità e la legittimità del provvedimento impugnato.
Infine, il giudice amministrativo ritiene che nel nostro ordinamento “l’AIR non è soggetta a formule sacramentali la cui violazione possa incidere sulla legittimità della decisione finale”; pertanto, nel caso in esame, le consultazioni che hanno preceduto l’adozione dei provvedimenti impugnati hanno permesso all’AGCOM di conoscere gli impatti e i profili problematici dei provvedimenti che si accingeva ad adottare.
According to the Latium Regional Administrative Tribunal, measures adopted by the the Italian Telecommunications Regulatory Authority (AGCOM) may be totally dissimilar from opinions gathered through open consultations because the latter do not impinge on the competence and the responsibilities of the administration provided by law.
Further, measure adopted by the Authority may be totally dissimilar from the initial proposal submitted for consultation, which is not a decision on which stakeholders may acquire a legitimate expectation as to generate the illegality of any differences in the final measure.
Finally, the lacking integration of the advice of juridical experts in the public consultation document is not a procedural defect, because there is no obligation to acquire these opinions released on a personal basis. Regulation Impact Assessment is not subject to mandatory formulas whose violation may affect the legality of the final decision.
Il provvedimento adottato dall’Autorità può essere totalmente difforme dalle indagini conoscitive perché le consultazioni sono un’attività di sostegno, meramente “ausiliarie” rispetto alla competenza amministrativa svolta e non possono né confermare né negare le competenze di legge (e le responsabilità) dell’amministrazione.
Il provvedimento adottato dall’Autorità può essere totalmente difforme dallo schema di delibera, non è un provvedimento anticipato sul quale gli operatori possano maturare un legittimo affidamento tale da generare di per sé l’illegittimità delle eventuali difformità del provvedimento finale.
Il mancato inserimento dei pareri dei giuristi nel Fascicolo della Consultazione pubblica, non è un vizio procedimentale, non esistendo un obbligo di acquisizione nel procedimento delle riflessioni di carattere scientifico rilasciate a titolo personale.
L’Analisi di Impatto della Regolazione non è soggetta a formule sacramentali la cui violazione possa incidere sulla legittimità della decisione finale.
Sentenze citate: Cons. Stato, V, 29 gennaio 1999, n. 69; Cons. Stato, V, 1 luglio 2002, n. 3568; Cons. Stato Commissione speciale, 14 febbraio 2013, n. 677; Cons. Stato, Commissione speciale, 26 giugno 2013, n. 3014; Tar Lombardia n 02644/2011; Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451; Cons. Stato sez I, 3 luglio 2013, parere n 3097; C. Cost. Sent. nn. 105/1972; 112/1993; 105/1972; 94/1977; 386/1996; 241/1990; 548/1990; 152/2010; 167/2009; 94/2009; 200/2012; 247/2010; 152/2010; 167/2009; 388/1992; n. 38/1961; Corte Cass. Sent. nn. 39354/2007; 10535/2009; 10594/2014; Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, causa C 324/09, L’Oréal e altri; Corte di Giustizia, sentenza C – 461/10 (III Sezione, -BONNIER AUDIO AB AND OTHERS contro PERFECT COMMUNICATION SWEDEN); Corte di Giustizia (IV Sezione) del 27 marzo 2014 (C – 314/12 – UPC Telekabel Vien Gmbh contro Constantin Film Verleih Gmbh).
Sintesi e massime a cura di Mariagrazia Massaro