AEEGSI, rigettato il ricorso sull’assenza di una procedura effettiva di consultazione. La sentenza del Tar Lombardia n. 1895/2015

Una società operante nel settore della fornitura di energia elettrica ha impugnato una delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla disciplina degli sbilanciamenti effettivi di energia elettrica”, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Tra le doglianze, si evidenzia l’assenza di un’effettiva procedura di consultazione; ad avviso della ricorrente, la fase partecipativa sarebbe stata sostanzialmente inidonea ad assicurare il contraddittorio perché:

  • risalente ad un anno prima rispetto all’adozione della delibera impugnata;
  • diretta a realizzare una “consultazione postuma”, in relazione alle precedenti deliberazioni che l’AEEGSI ha adottato in via d’urgenza;
  • il documento di consultazione ha previsto due ipotesi di interventi regolatori, di fatto, non realizzati entrambi.

Il giudice amministrativo ha rigettato in toto il ricorso e, limitatamente alla censura sopra evidenziata, ha precisato che il principio di legalità in senso procedimentale è un canone fondamentale dell’attività regolatoria delle Autorità indipendenti, che si sostanzia nelle forme rafforzate di partecipazione degli operatori di settore nel procedimento regolatorio.

Nel caso di specie, l’Autorità ha garantito il contraddittorio e ha vagliato puntualmente le osservazioni dei soggetti interessati nelle motivazioni della deliberazione impugnata. Pertanto, il giudice amministrativo non condivide l’assunto della inidoneità della fase di partecipazione avviata perché il fatto che la consultazione risalga a circa un anno prima dell’adozione della deliberazione impugnata non comporta, di per sé, l’inidoneità della stessa a garantire il rispetto del principio di legalità in senso procedimentale.

Nel caso in esame, inoltre, si può affermare questo sulla base del tipo di misura introdotta e del fatto che l’Autorità avesse già chiaramente esplicitato che intendeva introdurla incondizionatamente rispetto alle altre misure. Le stesse ragioni sono alla base del rigetto della censura sotto il profilo della “consultazione postuma”.

Infine, secondo il giudice di prime cure non vi è una correlazione tra le due ipotesi di intervento regolatorio indicate nel provvedimento amministrativo; per cui, l’introduzione dell’una non doveva necessariamente essere condizionata dall’introduzione dell’altra.

Il principio di legalità in senso procedimentale è un canone fondamentale dell’attività regolatoria delle Autorità indipendenti, che si sostanzia nelle forme rafforzate di partecipazione degli operatori di settore nel procedimento regolatorio.

La mera circostanza che la fase di consultazione risalga a circa un anno prima dell’adozione della deliberazione impugnata non comporta, di per sé, linidoneità dell’attività svolta dall’Autorità a soddisfare il fondamentale canone di legalità in senso procedimentale.

The principle of legality in the procedural sense is a fundamental canon of regulatory activity of independent authorities, which takes the shape of enhanced participation of operators in the sector in the regulatory process.

The mere fact that the consultation phase occurred about one year before the adoption of the contested decision does not represent, in itself, the inability  the activity of the Authority to  satisfy the fundamental principle of legality in procedural sense.

Sentenze citate: TAR Lombardia Milano, sez. II, 3 luglio 2014, n. 1728; id., sez. III, 26 giugno 2014, n. 1648; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; id., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521; id., 27 dicembre 2006, n. 7972.

 

Sintesi e massime a cura di Mariagrazia Massaro