In questa sezione sono raccolti, in ordine cronologico, i principali provvedimenti in materia di analisi di impatto della regolazione (AIR), analisi tecnico normativa (ATN) e verifica di impatto della regolamentazione (VIR), adottati nell’ordinamento italiano a partire dalla Legge 8 marzo 1999, n. 50, Legge di semplificazione 1998.

Completa la raccolta normativa un’appendice recante alcuni documenti istituzionali (per esempio, resoconti delle sedute delle Commissioni parlamentari; dossier pubblicati dal Senato; relazioni presentate dal Governo, ecc.), ritenuti particolarmente significativi.

Provvedimenti

  • Legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1998
    Art. 5.
    (Analisi dell’impatto della regolamentazione)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

    2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l’AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa.

  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto della regolamentazione
  • Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2001 n. 1, Guida alla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001 (conferisce la delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l’attuazione della legge n. 50/99) 
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 sulla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La direttiva delinea l’istituto della verifica di impatto della regolazione-Vir
  • Legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001, art. 12 (l’Air viene estesa al settore delle autorità indipendenti: “le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e comunque di regolazione”)
  • Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 13 (“l’autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999 n. 50, di forme o metodi di analisi di impatto della regolamentazione. Ogni atto di regolamentazione dell’autorità deve recare l analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato”)
  • D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies (hanno istituito, fino al 31 dicembre 2007, una Commissione presso il Dipartimento della funzione pubblica quale struttura di supporto al ministro nello svolgimento delle attività di propria competenza. Il testo non specifica la natura delle funzioni attribuite alla Commissione: tuttavia, nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo A.C. 5736, la Commissione viene definita “struttura di supporto al ministro” con funzioni di coordinamento volte a ricondurre ad unità i singoli interventi di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione)
  • Legge 18 aprile 2005 n. 62 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 art, 25, comma 1, lettera c) (conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato)
  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248, misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, l’art. 10-bis, commi da 2 a 4 (prevede che il Dipartimento per la funzione pubblica si avvalga, per un periodo massimo di quattro anni, di un contingente di personale pari a 30 unità, attingendo al tal fine al novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità. Finalità della disposizione è quella di rafforzare talune attività di competenza del Dipartimento tra le quali quelle attinenti alla semplificazione delle norme e delle procedure amministrative)
  • Legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, art. 14, commi 1- 11 (viene consacrato legislativamente lo strumento della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) mentre l’esperienza, sino allora sperimentale, dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) viene resa obbligatoria e generalizzata)
    Art. 14 Semplificazione della legislazione:

    1. L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

    2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo.

    3. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

    4. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

    5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

    a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della consultazione;

    b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR;

    c) i criteri generali e le procedure, nonchè l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

    d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

    6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

    7. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell’AIR.

    8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire l’eventuale esenzione dall’AIR.

    9. Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

    10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR.

    11. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

  • Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, art 23 (dispone che le autorità di regolamentazione nel campo finanziario (Banca d’Italia, Consob, Isvap e Covip) accompagnino il processo regolamentare con una relazione che illustri le conseguenze sugli operatori e sul sistema economico delle norme proposte)
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 settembre 2008, n. 170, Regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246
  • Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 febbraio 2009, Istruttoria degli atti normativi del Governo 
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 19 novembre 2009 n. 212, Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.  GU n. 24 del 30.1.2010

Appendice